Il decreto Legislativo 137/2012 indica l’obbligo di assicurazione per ogni professionista a coperture dei rischi collegati alla responsabilità civile, pena il risarcimento a suo carico e la sanzionabilità da parte del suo ordine di appartenenza.
Le polizze responsabilità civile professionisti proteggono sia il cliente che il professionista dalle conseguenze degli errori professionali. L’esercizio delle attività professionale di per sè comporta un grado di rischio. Ci sono rischi professionali per l’ingegnere che progetta un edificio che poi subisce dei danni per errori a lui imputabili, per l’avvocato che arreca seppur involontariamente un danno economico al cliente, per le diagnosi mediche errate e per le conseguenze degli errori in sala operatoria e in molti altri esercizi di attività professionali.
Alcune professioni hanno livelli di rischio professionale più elevato di altre e questo si ripercuote inevitabilmente sul premio da pagare. Un chirurgo potrà assicurarsi con premi più alti rispetto ad un commercialista o uno psicologo. Nel caso delle polizze collettive, acquistabili da un’associazione o un ordine professionale per conto di tutti i loro iscritti, il costo per il singolo professionista si abbatte notevolmente a parità di condizioni.
